Dall’anno accademico 2022-2023, a seguito dell’emanazione della Legge 12 aprile 2022, n. 33, e dei successivi D.M. attuativi Decreto n. 930 del 29 luglio 2022 e Decreto n. 933 del 2 agosto 2022 è, in linea generale, possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione superiore anche presso più università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), italiane ed estere. In particolare è possibile la contemporanea iscrizione:
- a due corsi di laurea triennale a condizione che i due corsi non appartengano alla stessa classe e si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.
La differenziazione viene conteggiata sulla base dei settori scientifico disciplinari (SSD) previsti per ciascun insegnamento offerto nei corsi di laurea. Per rispettare il requisito di differenziazione i due corsi di laurea possono condividere un massimo di 60 CFU nei medesimi settori scientifico disciplinari (SSD). In virtù di tale differenziazione, si segnala che la contemporanea iscrizione non è compatibile tra due corsi di laurea dell’area dell’ingegneria entrambi offerti dal Politecnico di Torino. - a due corsi di laurea magistrale a condizione che i due corsi non appartengano alla stessa classe e si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative;
La differenziazione viene conteggiata sulla base dei settori scientifico disciplinari (SSD) previsti per ciascun insegnamento offerto nei corsi di laurea. Per rispettare il requisito di differenziazione i due corsi di laurea possono condividere massimo 40 CFU nei medesimi settori scientifico disciplinari (SSD). - a un corso di laurea e a un corso di laurea magistrale; a condizione che i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.
La differenziazione viene conteggiata sulla base dei settori scientifico disciplinari (SSD) previsti per ciascun insegnamento offerto nei corsi di laurea. Per rispettare il requisito di differenziazione i due corsi di laurea possono condividere massimo 40 CFU nei medesimi settori scientifico disciplinari (SSD). - a un corso di laurea/laurea magistrale e ai singoli insegnamenti;
- a un corso di laurea/laurea magistrale e a un master;
- a un corso di laurea/laurea magistrale e a un dottorato;
- a un corso di laurea/laurea magistrale e a un corso di specializzazione non medica;
- a due master purché non si tratti dello stesso master anche se svolto presso due università;
- a un master e a una scuola di specializzazione sia medica che non medica;
- a un dottorato e a una scuola di specializzazione sia medica che non medica. Per la contemporanea iscrizione ad un dottorato e a una scuola di specializzazione medica si applica il disposto dell’art. 7 DM 226/2021.
Per l’iscrizione ai diversi livelli dei corsi di studio è obbligatorio il possesso dei titoli di studio di accesso richiesti dalla normativa nazionale e dai Regolamenti di Ateneo.
Qualora uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.
È inoltre consentita la contemporanea iscrizione:
- a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master se si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative
- a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, o a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione
- a un corso di studio universitario e a un corso di studio presso le istituzioni dell’AFAM.
L’iscrizione contemporanea a due corsi con accesso a numero programmato a livello nazionale sarà disciplinata da apposito decreto ministeriale, come previsto dalla legge 12 aprile 2022, n. 33.