Recognition of a foreign educational qualification

With the ratification of the Lisbon Convention, which took place through Law No. 148 of July 11, 2002, the concept of the purposeful recognition of foreign qualifications was introduced in Italy.

It is therefore essential to understand the purpose and objective for which recognition is required in our system before initiating any evaluation procedure, taking into account the different procedures existing in our legal system and the different entities responsible for these procedures.

Academic recognition (only in Italian)

La legge 11 luglio 2002, di cui gli Artt. 2 e 3, attribuisce la competenza per il riconoscimento dei titoli di studio stranieri alle Università che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti.

È possibile distinguere ulteriormente due tipi di riconoscimento accademico:

Si verifica quando due qualifiche:

  • appartengono al medesimo livello di istruzione (in considerazione delle classificazioni internazionali dei titoli);
  • hanno uguale natura (accademica, professionalizzante o di ricerca) e presentano i medesimi elementi di natura (numero crediti, durata eccetera);
  • appartengono al medesimo settore disciplinare ed esiste un titolo italiano con cui si possa comparare il titolo estero;
  • producono nel sistema di riferimento i medesimi effetti accademici (come la possibilità di accesso a medesimi corsi di livello superiore).

Si ricorda che, ai fini dell'iscrizione all'esame di stato presso il Politecnico, la/il candidata/o con titolo estero deve aver precedentemente ottenuto l'equivalenza con il corrispondente titolo italiano.

Si verifica quando due qualifiche producono tutti gli effetti giuridici e hanno il medesimo “valore legale”. Al fine di consentire la richiesta di rilascio del corrispondente titolo italiano, il titolo estero deve rispettare tutte le seguenti caratteristiche:

  • essere titolo ufficiale rispettivamente di primo, secondo ciclo o terzo ciclo del sistema estero di riferimento, rilasciato da istituzione ufficiale del sistema estero;
  • consentire nel sistema estero di riferimento l'ingresso a medesimi corsi di secondo o terzo ciclo;
  • presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente (numero crediti, durata, curriculum degli studi, natura accademica e/o elementi di ricerca eccetera);
  • deve esistere un titolo italiano con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia sia per ambito disciplinare. Nello specifico, il titolo deve essere presente nell'offerta formativa del Politecnico, per l'anno accademico di riferimento, nel periodo in cui si presenta la richiesta;
  • per il riconoscimento diretto su corsi di Laurea magistrale e Dottorato, è obbligatoria la presenza di una tesi di laurea finale;
  • rispettare i requisiti di ammissione definiti dal Politecnico di Torino per l’accesso ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato;
  • soddisfare i crediti formativi minimi ministeriali richiesti dal regolamento didattico del Corso di studi per il quale si chiede il riconoscimento.

 

Professional recognition

If the foreign degree is enabling for the profession:

For further information on professional recognition, we recommend visiting these websites:

    Non-academic recognition

    For the purposes indicated below, universities do not have jurisdiction:

    • Access to public competitions
    • Attributions of points for the definition of the final ranking in public competitions/Career progression in Public Administration
    • Pension-related reasons/Length of study inclusion
    • Enrollment in Job Centres
    • Access to traineeship or internship after release of qualification
    • Award of scholarships and other benefits
    • Evaluation of European Union qualifications and certifications
    • Public personnel selection for external staff

    For further information on non-academic recognition, we recommend visiting the website of the Information Center on Mobility and Academic Equivalences (CIMEA):