Comitato paritetico per la didattica – CPD

Il Comitato paritetico per la didattica (CPD) è l'Organo predisposto alla funzione di monitoraggio sulla didattica.

Il video realizzato dal CPD presenta a tutti gli studenti i principali organi istituzionali e la relativa rappresentanza studentesca.

Novità

È disponibile il nuovo questionario studenti.

Attività

In sintesi, le principali attività svolte dal CPD sono:

  • Monitorare l'offerta formativa, la qualità e l’organizzazione della didattica.
  • Individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati dei questionari studenti e docenti.                              
  • Redigere la Relazione annuale sulla didattica.
  • Formulare pareri e proposte per il miglioramento dell’offerta formativa e trasmetterli al Nucleo di valutazione, al Presidio per la qualità di Ateneo, ai coordinatori dei Collegi e ai referenti dei Corsi di studio.
  • Nominare il Garante degli studenti, referente per le funzioni di garanzia.

Valutazione didattica

La valutazione della didattica è effettuata tramite tre strumenti:

  • i questionari che misurano la soddisfazione,
  • le Schede uniche annuali dei Corsi di studio (SUA-CdS),
  • i Rapporti di riesame dei Corsi di studio.

Questi elementi sono pesati e valutati da parte del Comitato paritetico per la didattica sia a livello di Ateneo sia per singolo Corso di studio. I risultati sono raccolti nella Relazione annuale, elaborata entro il 31 dicembre di ciascun anno, che costituisce uno dei momenti del processo di autovalutazione, valutazione e accreditamento previsti dall'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca).

Strutture a garanzia della comunità studentesca

Il CPD si fa promotore e tramite della qualità della didattica e del benessere della vita in Ateneo.Per garantire il confronto, recepire e comunicare istanze e suggerimenti coi Corsi di Studio che sono incardinati nei Collegi, il CPD organizza annualmente i Gruppi di Raccordo a livello di Dipartimento a cui sono associati i Corsi di Studio.

In caso di dubbi circa il corretto comportamento del corpo docente nella somministrazione dei corsi e nelle procedure d’esame, la comunità studentesca può rivolgersi al Garante per gli studenti che raccoglie le segnalazioni e adotta ogni utile azione alla salvaguardia della riservatezza. Il Garante non può tuttavia assicurare l’anonimato degli scriventi nel caso in cui si renda necessario coinvolgere il Rettore, i coordinatori dei Collegi o i referenti dei Corsi di studio.

Per tematiche relative alla carriera scolastica (tasse, contributi, passaggi di Corso, riconoscimento esami eccetera) contattare direttamente la Segreteria Didattica. Solo successivamente all'eventuale mancata soluzione dei problemi riscontrati è ammesso il ricorso al Garante degli studenti.

Nei casi di molestie sessuali, morali o comportamenti discriminatori contattare la Consigliera di fiducia.

Composizione del CPD

Il Comitato è composto da un docente di ruolo per ogni Dipartimento e da un ugual numero di studenti. I componenti sono designati su base elettiva secondo quanto stabilito nel Regolamento Generale di Ateneo. Il mandato dei docenti dura tre anni ed è rinnovabile; quello degli studenti ha durata biennale. Nomina al suo interno un Presidente, scelto tra i docenti, e un Vicepresidente scelto tra gli studenti.

L’art.1 della Legge 19 ottobre 1999, n.370 "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica" prevede che vengano acquisite periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche; i Nuclei di Valutazione trasmettono i risultati mediante un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e al Comitato per la valutazione del sistema universitario.
Al Politecnico di Torino il compito di acquisire le opinioni degli studenti frequentanti è attribuito al Comitato Paritetico per la Didattica.

Legge 30 dicembre 2010 n.240 c.2 lett.g) "Legge Gelmini": " istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonche' dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;". Lett.c) "previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;". Lett.e) " previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);". Lett.a) "semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonche' delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie".

Decreto Legislativo n.19 del 27 gennaio 2012: valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Linee Guida per il Sistema di Assicurazione della Qualità negli Atenei (AVA3) approvate con Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 26 del 13 febbraio 20. “Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti: Le CPDS costituiscono il primo e più immediato livello di autovalutazione: recepiscono infatti l’esperienza diretta dell’andamento dei corsi di studio. Al fine di poter contribuire efficacemente al miglioramento dell’offerta formativa è auspicabile che gli Atenei adottino soluzioni regolamentari e organizzative volte a favorire la presenza nella/e CPDS di un’adeguata rappresentanza dei Corsi di Studio, con particolare riferimento ai rappresentanti degli studenti. Le CPDS operano a livello di Dipartimento/Facoltà/Scuola/Struttura di Coordinamento, con la maggiore rappresentanza possibile di studenti dei Corsi di Studio, e possono organizzarsi in sottocommissioni, laddove non vi siano studenti per ogni Corso di Studio; la CPDS dovrà operare per recepire direttamente le istanze degli studenti dei diversi Corsi, attraverso audizioni o altre forme di attività collettive o mediante individuazione di uno studente referente che interagisca con la CPDS. All’interno delle attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica e dell’attività di servizio agli studenti, le CPDS hanno compiti di proposta al NdV per il miglioramento della qualità e dell’efficacia delle strutture didattiche, attività divulgativa delle politiche di qualità dell’Ateneo nei confronti degli studenti e monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di singole strutture. Le CPDS redigono annualmente una relazione sulla base delle SUA CdS, delle rilevazioni delle opinioni degli studenti e da altre fonti disponibili istituzionalmente. La CPDS valuta se il progetto del Corso di Studio tiene conto delle esigenze del sistema economico e produttivo in termini di prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale; se i risultati di apprendimento attesi sono efficaci in relazione alle funzione e competenze di riferimento; se l’attività didattica dei docenti, i materiali e gi ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature sono efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento; se i metodi di esame consentono di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi; se al riesame annuale di cui alle Schede di monitoraggio annuale conseguono efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio; se i questionari di rilevazione delle opinioni degli studenti sono efficacemente gestiti, analizzati e utilizzati; se l’Ateneo rende effettivamente disponibili al pubblico le informazioni quantitative e qualitative di ciascun Corso di Studio, nell’ambito degli obblighi di trasparenza e al fine di consentire un’ampia consultazione delle parti interessate. La Relazione della CPDS, basata su elementi di analisi indipendente (e non solo sui Rapporti di Riesame dei Corsi di Studio), deve pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno al Nucleo di Valutazione, al PQA e ai CdS, che la recepiscono e si attivano per elaborare proposte di miglioramento (in collaborazione con la CPDS o con altra rappresentanza studentesca). Gli aspetti rilevanti di tale processo devono essere evidenziati sia nelle Relazioni del NdV sia nei Rapporti di Riesame ciclico”.

Statuto del Politecnico di Torino - art. 25 Comitato Paritetico per la Didattica: "1. È istituita una commissione paritetica docenti-studenti denominata Comitato Paritetico per la Didattica con la finalità di cooperare al miglioramento dei servizi forniti agli studenti. 2. Il Comitato Paritetico per la Didattica è competente: a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, della organizzazione didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti e di supporto al diritto allo studio; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse. 3. Il Comitato Paritetico per la Didattica redige annualmente una relazione sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti, formulando pareri ed eventuali proposte per il miglioramento della didattica, la trasmette al Senato Accademico e, per le parti di loro competenza, ai Direttori dei Dipartimenti, ai Referenti e ai Coordinatori. 4. Il Comitato Paritetico per la Didattica è composto da un docente di ruolo per ogni Dipartimento e un ugual numero di studenti. I componenti sono designati su base elettiva secondo quanto stabilito nel Regolamento Generale di Ateneo. Il mandato dei docenti dura tre anni ed è rinnovabile; quello degli studenti ha durata biennale. 5. Il Comitato Paritetico per la Didattica nomina al suo interno un Presidente, scelto tra i docenti, e un Vicepresidente scelto tra gli studenti. 6. Il Comitato Paritetico per la Didattica nomina il Garante degli Studenti”.

Regolamento Generale di Ateneo del Politecnico di Torino - art. 13 Comitato Paritetico per la Didattica: “1. Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto è istituita una commissione paritetica docenti-studenti denominata Comitato Paritetico per la Didattica con la finalità di cooperare al miglioramento dei servizi forniti agli studenti. Il Regolamento del Comitato, approvato dal Senato Accademico, ne specifica il funzionamento. 2. Le funzioni di Rettore, Prorettore, Vicerettore o delegato del Rettore, Direttore di Dipartimento, componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Nucleo di Valutazione, componente del Collegio di Disciplina, Referente di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale, Coordinatore di Collegio, Garante degli Studenti sono incompatibili con quella di componente del Comitato. 3. In ogni Dipartimento i professori di ruolo e i ricercatori afferenti eleggono tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato un rappresentante in Comitato. L’elezione avviene a turno unico. La votazione è valida indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto. É eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze. 4. In caso di sopravvenuta incompatibilità di un componente ai sensi del comma 2, lo stesso decade da membro del Comitato e sono indette elezioni suppletive nel Dipartimento di afferenza. 5. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nel Comitato sono stabilite nel Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo e in altri organi collegiali. 6. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato ed un Vicepresidente tra gli studenti. L'elezione è svolta in una seduta, appositamente convocata e presieduta dal Rettore o da un suo delegato, nella quale devono essere presenti almeno due terzi dei membri. Risultano eletti rispettivamente il professore di ruolo o il ricercatore a tempo indeterminato e lo studente che abbiano avuto la maggioranza delle preferenze. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età. 7. Il Presidente e il Vicepresidente convocano il Comitato e ne fissano l'ordine del giorno. Il Comitato è anche convocato quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri, che contestualmente indicano gli argomenti da porre all'ordine del giorno. 8. Il Comitato nomina il Garante degli Studenti con le funzioni previste dall’art. 18 dello Statuto e con mandato di durata coincidente con quella del Comitato”.

Contatti

Struttura di riferimento: Direzione Studi - Ufficio offerta formativa e Qualità della didattica

Email: cpd@polito.it

Instagram: cpd_studenti