Attività lavorativa con un permesso di soggiorno per studio
Il permesso di soggiorno per motivi di studio consente agli studenti di svolgere attività lavorative subordinate fino a un massimo di 20 ore settimanali, cumulabili nell’arco di cinquantadue settimane con un limite annuale pari a 1.040 ore. Non è richiesta la conversione del permesso; tuttavia, il contratto di lavoro deve risultare compatibile con lo status di studente.
Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro
A seguito del conseguimento di un titolo di studio riconosciuto dal MUR in Italia (laurea, master, dottorato), è possibile richiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato, autonomo o per attesa occupazione. Tale procedura non è soggetta alle limitazioni numeriche previste dal decreto flussi.
La domanda deve essere corredata da una proposta contrattuale di lavoro che preveda un impegno settimanale di almeno 20 ore, unitamente a un permesso di soggiorno in corso di validità.
Conversione del permesso di soggiorno da studio ad attesa occupazione
In assenza di una proposta lavorativa, è consentito richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione finalizzato alla ricerca di impiego o all’avvio di un’attività coerente con il proprio percorso formativo. Il permesso ha una durata compresa tra 9 e 12 mesi e permette di svolgere attività lavorativa già dalla presentazione della ricevuta della richiesta.
Per maggiori dettagli sulle procedure e sulla documentazione necessaria in riferimento ai processi sopra indicati, si invita a consultare l'approfondimento seguente: Conversione del permesso da studio a lavoro per laureati in Italia
Per supporto nelle richieste di conversione, ci si può rivolgere ai Patronati abilitati.