Accesso civico

Il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione è stato introdotto, per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, dalla Legge n. 241/1990. Tale diritto si evolve, modifica e integra con la normativa successiva e, in particolare, con il D.lgs. n. 33/2013, c.d. Decreto Trasparenza, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, c.d. FOIA (Freedom of Information Act).

Nello specifico, la Legge n. 241/1990, agli artt. 22 e ss. disciplina l'accesso documentale, per tale intendendosi la possibilità, da parte di chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale - corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso - di prendere conoscenza di tali atti detenuti o formati dalla p.a., mediante la visione ed estrazione di copia.
Tale tipologia di accesso, che si suddivide in accesso informale e formale, risulta disciplinata al CAPO II del Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990, accesso civico e accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, in vigore dal 15 gennaio 2020.

L'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) attraverso le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art.5 co. 2 del D. Lgs 33/2013", con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, fornisce delle precisazioni in merito all'istituto dell'accesso comprensivo sia della disciplina prevista dalla legge 241/1990 (accesso documentale) sia di quella sopra evidenziata (accesso civico e accesso generalizzato).

Il decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal D. lgs. n. 97/2016 disciplina, all'art. 5, l'istituto dell'accesso civico semplice e generalizzato.

Il precitato articolo disciplina, in particolare, al comma 1 l'accesso civico semplice, per tale intendendosi la facoltà di richiedere, da parte di chiunque, documenti informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione e che non siano stati pubblicati. Tale tipologia di accesso riguarda, pertanto, esclusivamente i documenti, informazioni o dati in relazione ai quali vi è un obbligo di pubblicazione da parte del Politecnico di Torino ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, c.d. Decreto Trasparenza.
L'istanza deve identificare i documenti, le informazioni e i dati richiesti e deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Ateneo, secondo le modalità previste dall'art. 15, del Regolamento adottato dall'Ateneo.

L'art. 5, comma 2, invece, concerne il cosiddetto accesso civico generalizzato, per tale intendendosi la possibilità di accedere, da parte di chiunque, ai dati e ai documenti detenuti dalla p.a., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti e allo scopo di favore forme diffuso di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, attivabile da chiunque e avente ad oggetto tutti dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, fatti salvi i limiti previsti dall'art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013 (introdotto dal D. Lgs. 97/2016).
Le richieste di accesso civico generalizzato non devono essere generiche, né meramente esplorative, ossia volte semplicemente a scoprire di quali informazioni l'Amministrazione dispone.
Le modalità di esercizio e i relativi limiti del succitato diritto sono disciplinati dagli artt. 17-21 del Regolamento adottato dal Politecnico di Torino.

L'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) attraverso le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art.5 co. 2 del D. Lgs 33/2013", con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, ha fornito alcune precisazioni in merito all'istituto dell'accesso sia con riferimento alla disciplina prevista dalla legge n. 241/1990 (accesso documentale) sia a quella recata al D.lgs. n. 33/2013 (accesso civico e accesso generalizzato).
In particolare, in relazione al solo accesso civico generalizzato, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato la Circolare n. 2/2017 avente ad oggetto "Attuazione delle norme sull'accessi civico generalizzato (c.d. FOIA)", le cui raccomandazioni operative sono state riprese successivamente nella Circolare n. 1/2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione.

In particolare, alla luce della normativa e delle predette linee guida, si indicano alcune modalità di carattere operativo ai fini dell'esercizio del diritto di accesso nei confronti del Politecnico di Torino che sono puntualmente disciplinate al presente Regolamento:

  1. "accesso documentale": l'istante può presentare la richiesta formale a mani alla struttura che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente o consegnarla all'Ufficio Protocollo del Politecnico di Torino, mediante carta semplice o attraverso il modulo Richiesta di accesso ai documenti amministrativi .
    L'istanza può anche essere presentata, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente, tramite posta elettronica semplice o posta elettronica certificata utilizzando l'indirizzo di pec centrale di Ateneo (politecnicoditorino@pec.polito.it).
  2. "accesso civico": l'istante deve presentare la richiesta, unitamente alla copia del documento di identità, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Dott. Vincenzo Tedesco, Direttore Generale, tramite posta elettronica semplice o posta elettronica certificata utilizzando l'indirizzo di pec centrale di Ateneo (politecnicoditorino@pec.polito.it), attraverso il modulo Richiesta di accesso civico .
    L'istanza può essere, altresì, consegnata direttamente a mani all'Ufficio Protocollo del Politecnico di Torino.
  3. "accesso generalizzato": l'istante può presentare la richiesta di accesso a mani alla struttura che ha formato il documento/dato o che lo detiene stabilmente o consegnata all'Ufficio Protocollo del Politecnico di Torino, mediante carta semplice o attraverso il modulo Richiesta di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) .
    L'istanza può anche essere presentata, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente, tramite posta elettronica semplice o posta elettronica certificata utilizzando l'indirizzo di pec centrale di Ateneo (politecnicoditorino@pec.polito.it).

    Nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso, o di mancata risposta entro 30 giorni, è possibile presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione, il Dott. Vincenzo Tedesco, Direttore Generale, attraverso il modulo "Richiesta di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) - istanza di riesame" .

    Modulo "Richiesta di riesame presentata dal controinteressato in materia di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 24, co. 3 dello stesso" .

    Modulo "Opposizione del controinteressato ai sensi degli artt. 8 e 19 dello stesso" .

    Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo.

    Informativa sulla privacy 

Ultimo aggiornamento: 28/10/2021