Whistleblowing

Definizioni e riferimenti normativi

Il Whistleblowing è la segnalazione effettuata dal soggetto interessato (c.d. whistleblower) che, nello svolgimento delle proprie attività all’interno dell’Ente, viene a conoscenza di un fatto illecito, di una condotta scorretta o di una situazione che possa pregiudicare la buona amministrazione e l'interesse pubblico collettivo.
L'istituto giuridico del Whistleblowing è stato introdotto in Italia dalla Legge 6 novembre 2012, n.190 (c.d. Legge Anticorruzione) che con l’art. 54 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – oggi abrogato – ha previsto un regime di tutela del soggetto che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
L’istituto è stato riformato dal D.Lgs. n. 24/2023 (c.d. Decreto Whistleblowing), entrato in vigore il 30.03.2023, che ha acquisito efficacia a decorrere dal 15 luglio 2023 dando attuazione alla Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio “riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Ai sensi dell’art. 10, c. 1 del citato D.Lgs. 24/2023, l’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con Delibera n. 311 del 12.07.2023, ha adottato le “linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”. Tali Linee Guida “sono da intendersi sostitutive delle LLGG adottate dall’Autorità con Delibera n. 469/2021”.

Oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente con cui il segnalante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.
Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal Decreto.
Tale istituto è finalizzato alla tutela della singola persona fisica. Le segnalazioni effettuate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rientrano invece nell'ambito di applicazione della norma.
In particolare, i fatti oggetto di segnalazione ricomprendono:

  • i comportamenti, gli atti e/o le omissioni che ledono l’interesse pubblico e/o l’integrità dell’amministrazione;
  • gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • gli illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
  • gli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE;
  • gli atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché gli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori precedentemente indicati.

È necessario che la segnalazione sia effettuata nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e che il danno, o il potenziale danno, rivestano carattere di rilievo pubblico: il Whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale o rivendicazioni e non deve essere utilizzato per perseguire fini personali.

Chi può effettuare la segnalazione

Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, oltre i dipendenti, possono effettuare una segnalazione: “[…] b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio; […] d) i lavoratori autonomi […] nonché i titolari di un rapporto di collaborazione […] che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico […]; e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico […] che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico […]; g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico […]; h) […] persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso soggetti del settore pubblico […]”.

I canali di presentazione delle segnalazioni

Il D.Lgs. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.
In particolare vengono individuati i seguenti canali:

  • Canale interno all’Ente;

Il canale di segnalazione interna, consentendo di effettuare una segnalazione in forma scritta, anche con modalità informatiche, garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, dei facilitatori, della persona coinvolta nonché dei soggetti menzionati, per qualunque titolo, nella denuncia, del contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa allegata.

  • Canale esterno presso ANAC;

E’ possibile effettuare una segnalazione esterna unicamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assenza, inattività o non conformità alle previsioni normative del canale interno di segnalazione; qualora il whistleblower abbia già effettuato una segnalazione interna senza che la stessa abbia ricevuto seguito; ove il whistleblower abbia fondati motivi per ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o determinerebbe un rischio di ritorsione; il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione ad oggetto della denuncia possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. L’istituzione e la gestione del canale esterno di segnalazione compete, in via esclusiva, all’ANAC.

  • Divulgazione pubblica;

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto se, al momento della divulgazione pubblica: il whistleblower abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed una esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti dalla legge; qualora il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione ad oggetto della denuncia possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; nell’eventualità in cui il whistleblower abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere un seguito efficace.

  • Denuncia all’Autorità giudiziaria

Il whistleblower ha anche la possibilità di denunciare alle Autorità competenti, giudiziarie e contabili, le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Il ricorso al canale interno viene incoraggiato dal legislatore in quanto più prossimo all’origine delle questioni oggetto della segnalazione.

Il canale di segnalazione interno adottato dal Politecnico di Torino

L’Ateneo si è dotato di un applicativo informatico in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, dei facilitatori, della persona coinvolta nonché dei soggetti menzionati, a qualunque titolo, nella segnalazione. Lo strumento assicura la riservatezza della segnalazione e della documentazione ad essa allegata.

Link di accesso all’applicativo informatico: polito.wbisweb.it.

Funzionamento del sistema adottato

L’applicativo informatico consente al segnalante di effettuare la propria segnalazione attraverso la compilazione di un apposito modulo che può essere inviato anche in forma anonima, ferma restando la possibilità di integrarlo successivamente con i dati personali e/o ulteriori informazioni che ritenga utili.
Dopo la creazione e l'invio della segnalazione, l’utente – a cui verrà rilasciato un key code di 16 cifre – potrà verificarne l'evoluzione, nonché dialogare in modo anonimo con il RPCT, tramite la funzione di messaggistica integrata.
È onere, pertanto, del segnalante custodire il codice identificativo univoco, in caso di suo smarrimento non potrà più accedere alla propria segnalazione.
La segnalazione sarà inoltrata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, dott. Vincenzo Tedesco, cui è affidato per legge il compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi.
Il servizio informatizzato cura la riservatezza dei dati identificativi del segnalante separandoli dai dati del contenuto della segnalazione in modo da consentire unicamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di conoscere, qualora serva all’istruttoria della segnalazione, l’identità del soggetto.
Verrà fornito riscontro alla segnalazione entro 90 giorni dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Contenuti della segnalazione

È necessario che nella segnalazione siano presenti gli elementi utili per permettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di fare le verifiche e gli accertamenti necessari per valutare la fondatezza dei fatti segnalati.
Per poter essere presa in considerazione, inoltre, la segnalazione deve contenere ogni informazione o documento che possa provare la fondatezza dei fatti segnalati.
In ogni caso, non sono considerate le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, o contenenti informazioni che il segnalante ritiene essere false.
La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Istruttoria - attività di verifica della fondatezza della segnalazione

A fronte della ricezione di una segnalazione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

  • cura l'istruttoria rispettando la tutela della riservatezza e il principio di imparzialità nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte;
  • valuta i fatti;
  • chiede chiarimenti se strettamente necessari, inclusa l'audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti;
  • utilizza il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell'Amministrazione in un'ottica di miglioramento della qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione in caso di manifesta ed evidente infondatezza può decidere di archiviare la segnalazione. In caso contrario può:

  • predisporre gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato;
  • inoltrare il solo contenuto della segnalazione evidenziando che si tratta di una segnalazione su cui c'è una rafforzata tutela della riservatezza a:
    • soggetti terzi interni competenti per l'adozione di eventuali provvedimenti (Ufficio Procedimenti Disciplinari e/o Dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto);
    • soggetti terzi esterni se rileva la loro competenza (Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC, ecc.).

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione si avvale per la gestione della segnalazione del supporto di un gruppo di lavoro dedicato.

Le segnalazioni anonime

Le segnalazioni che non consentano di ricavare l’identità del whistleblower sono considerate anonime.
Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie e, come tali, sono trattate secondo le procedure e i criteri stabiliti nell’ordinamento interno d’Ateneo.
L’Ateneo registrerà la segnalazione anonima ricevuta e la conserverà, unitamente alla relativa documentazione, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data della sua ricezione, al fine di rintracciarla nel caso in cui il whistleblower comunichi all’ANAC di aver subito misure ritorsive a causa della stessa.

Informativa sul trattamento dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

I dati personali relativi alle segnalazioni di whistleblowing saranno trattati dall’Ateneo, in qualità di titolare del trattamento, in conformità al Regolamento UE 2016/679, l’informativa completa è disponibile al seguente indirizzo.

 

Ultimo aggiornamento: 02/10/2023