Il Whistleblowing è la segnalazione effettuata dal soggetto interessato che, nello svolgimento delle proprie mansioni in seno all'organizzazione a cui appartiene, viene a conoscenza di un fatto illecito, di una condotta scorretta o di una situazione che possa pregiudicare la buona amministrazione e l'interesse pubblico collettivo.
L'istituto giuridico del Whistleblowing è stato introdotto in Italia dalla Legge 6 novembre 2012, n.190, c.d. Legge Anticorruzione, che con l'art. 54 bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha previsto un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
Tale istituto è finalizzato alla tutela della singola persona fisica. Le segnalazioni effettuate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rientrano invece nell'ambito di applicazione della norma.
L'istituto del Whistleblowing, il cui fine è quello di tutelare il soggetto segnalante, esclude dal proprio campo di applicazione le segnalazioni effettuate in forma anonima; tali segnalazioni, pertanto, non rientrano nella tutela prevista dalla disciplina in oggetto e, possono essere prese in considerazione dall'Ateneo, ed eventualmente trattate, soltanto attraverso altri canali.
I fatti illeciti oggetto di segnalazione sono i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del codice penale, e più in generale tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa si riscontri un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Rientrano, altresì, nella presente tutela anche le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dall'amministrazione o dall'ante nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione, in riferimento alle quali la relativa tutela spetta esclusivamente all'ANAC.
Le segnalazioni di condotte illecite possono essere inviate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'amministrazione ove si è verificata la presunta condotta illecita o ad ANAC, ovvero trasmesse, sotto forma di denuncia, all'autorità giudiziaria o contabile.
A tal fine il Politecnico di Torino mette a disposizione del personale un sistema informatizzato dedicato conforme alle disposizioni normative che garantisce la riservatezza del segnalante.
Regole di funzionamento del sistema informatizzato per le segnalazioni
La segnalazione di illecito può essere presentata accedendo al link polito.wbisweb.it; il sistema garantisce la riservatezza e la tutela previste dalla legge.
La segnalazione effettuata sarà inoltrata al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ateneo, dott. Vincenzo Tedesco, cui è affidato per legge il compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi.
Chi può segnalare
Possono accedere al servizio informatizzato:
- dipendenti del Politecnico di Torino;
- lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi del Politecnico di Torino.
Cosa si può segnalare
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- l'abuso di potere per ottenere vantaggi privati;
- il cattivo funzionamento e/o l'inquinamento dell'azione amministrativa;
- favoritismi;
- comportamenti che contrastino con la cura dell'interesse pubblico e pregiudichino l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità dell'amministrazione o che non contemplino l'adeguata trasparenza;
- spreco di risorse pubbliche;
- nepotismo;
- mancato rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- assunzioni non trasparenti;
- irregolarità contabili;
- false dichiarazioni;
- violazione del Codice degli Appalti;
- violazione delle procedure di Ateneo e del Codice di Comportamento.
È necessario che la segnalazione sia effettuata nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e che il danno, o il potenziale danno, rivestano carattere di rilievo pubblico: il Whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale o rivendicazioni e non deve essere utilizzato per perseguire fini personali.
Cosa deve contenere la segnalazione
È essenziale che nella segnalazione siano presenti gli elementi utili per permettere al Responsabile della prevenzione della corruzione di fare le verifiche e gli accertamenti necessari per valutare la fondatezza dei fatti segnalati.
Considerato l'esclusivo fine della disciplina in esame, la segnalazione in sintesi deve obbligatoriamente contenere:
- i dati e gli estremi di un documento d'identità del segnalante, che saranno trattati nel rispetto della tutela della riservatezza del predetto soggetto;
- il luogo (struttura) e periodo, anche indicativo, in cui si è verificato il fatto;
- la chiara descrizione del fatto.
È opportuno che la segnalazione, per poter essere presa in considerazione, contenga ogni altra informazione conosciuta o documento che possa provare la fondatezza dei fatti segnalati.
In ogni caso non sono considerate le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false. Le segnalazioni devono riguardare informazioni o fatti rilevati durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Tutela della riservatezza e divieto di discriminazione
Come richiede la legge, l'identità del segnalante (whistleblower) è protetta in tutte le fasi del procedimento e in ogni contesto successivo.
Il servizio informatizzato cura la riservatezza dei dati del segnalante separandoli dai dati del contenuto in modo da consentire unicamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di conoscere l'identità solo se serve all'istruttoria.
La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti previsto dagli articoli 22 ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nell'eventuale procedimento disciplinare la segnalazione può essere utilizzata solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Inoltre il denunciante non può essere soggetto a pressioni o discriminazioni dirette o indirette aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia.
Durante l'eventuale procedimento disciplinare gli uffici competenti sono tenuti agli stessi obblighi di riservatezza del Responsabile della prevenzione della Corruzione e dei suoi collaboratori.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 9, dell'art. 54-bis, del predetto D.lgs. n. 165/2001, le tutele in esame cessano nei confronti del segnalante in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione, o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa.
Istruttoria - attività di verifica della fondatezza della segnalazione
A fronte della ricezione di una segnalazione il Responsabile della prevenzione della corruzione:
- cura l'istruttoria rispettando la tutela della riservatezza e il principio di imparzialità nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte;
- valuta i fatti;
- chiede chiarimenti se strettamente necessari, inclusa l'audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti;
- utilizza il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell'amministrazione in un'ottica di miglioramento della qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione in caso di manifesta ed evidente infondatezza può decidere di archiviare la segnalazione. In caso contrario può:
- predisporre gli interventi organizzativi necessari per rafforzare le misure di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato
- inoltrare soltanto il contenuto della segnalazione evidenziando che si tratta di una segnalazione su cui c'è una rafforzata tutela della riservatezza:
- a soggetti terzi interni competenti per l'adozione di eventuali provvedimenti (Ufficio Procedimenti Disciplinari e/o dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto)
- a soggetti terzi esterni se rileva la loro competenza (Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC, ..).
Il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale per la gestione della segnalazione del supporto di un gruppo di lavoro dedicato.
Come funziona il sistema
La procedura guida l'utente nelle diverse sezioni. Dopo la creazione e l'invio della segnalazione, l'utente – a cui verrà rilasciato un key-code - potrà verificarne attraverso il sistema l'evoluzione ed eventualmente integrarne i contenuti con ulteriori informazioni.
Entro 30 gg dall'effettuazione della segnalazione, il whistleblower troverà nella procedura un riscontro sullo stato di avanzamento e gestione della pratica.
Il procedimento sarà concluso nel termine massimo di 60 gg dalla ricezione della segnalazione.
Ultimo aggiornamento: 25/01/2022