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Indennità di disoccupazione

A partire dal 1° luglio 2017 è stata riconosciuta anche ai dottorandi con borsa di studio e privi di partita IVA l’indennità di disoccupazione (DIS-COLL), ai sensi dell’art. 7 della Legge 81/2017.
Con successive circolari di attuazione della suddetta Legge (n.115 del 19/7/2017 e n. 122 del 28/7/2017) l’INPS ha chiarito che i requisiti per i dottorandi che vogliono beneficiare della indennità DIS-COLL sono:
  • Al momento di presentazione della domanda si deve essere in stato di disoccupazione;
  • La cessazione del rapporto di lavoro precedente deve essere involontaria;
  • Al momento di presentazione della domanda occorre essere privi di partita IVA;
  • Si possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente alla data di cessazione del contratto.
La DIS_COLL ha durata variabile, in base alle mensilità di contribuzione versate e comunque non superiore ai 6 mesi. Per ogni ulteriore informazione sull’argomento, vi invitiamo a consultare la normativa sopra indicata e a contattare la sede INPS di riferimento presso la quale l’interessato dovrà autonomamente attivare la pratica.