Nell'ambito delle "attrezzature di lavoro", che devono sottostare a quanto definito nell'ambito del D.Lgs. 81/08 e in particolare negli Art. 70 -71 -72, rientrano le cosiddette "macchine autocostruite a fini di ricerca". A queste particolari attrezzature, appositamente progettate e costruite nell'ambito delle attività sperimentali tipiche di una Università, non si applica invece quanto previsto dal D.Lgs. 17/2010 di attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE, in quanto non è prevista lo loro messa in commercio. Questa indicazione potrebbe indurre in equivoco il responsabile della macchina autocostruita, che spesso nell'ambito dei laboratori dell'Ateneo viene identificata con il nome di "banco sperimentale", portando il RADRL alla conclusione che non sia necessario attivare alcun processo di gestione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro. In realtà l'esclusione dal campo di applicazione della Direttiva Macchine, evita semplicemente l'obbligo di applicazione dell'iter certificativo che porta alla cosiddetta marchiatura della macchina, che è chiaramente identificata con l'apposito simbolo CE riportato su una targa applicata alla macchina stessa. Resta quindi necessario provvedere alla valutazione e gestione dei rischi connessi con l'utilizzo dell'attrezzatura, obbligo che ricade su RADRL dell'attrezzatura in concorrenza con il Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 9 del D.M.363/98 - progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti.
Per supportare i RADRL nella specifica valutazione e gestione dei rischi, è disponibile una check list (formato word e excel) che analizza i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) individuati nell'allegato I della Direttiva 2006/42/CE e che può essere utilizzata sia in fase di progettazione che in fase di ricognizione su macchine già realizzate. E' necessario specificare che la check list riprende i RES elencati nell’allegato I della Direttiva, fino al punto 1.7.4.3, che sono di applicazione generale, ma in funzione della specifica tipologia di macchina, potrebbe essere necessario verificare anche l’applicabilità dei successivi punti 2 (Macchine alimentari ecc) – 3 (Mobilità delle macchine) -4 (Operazioni di sollevamento) – 5 (Lavori sotterranei) – 6 (Sollevamento persone).
Valutazione dei rischi della macchina tramite Requisiti Essenziali Sicurezza
I risultati di applicazione dei RES allo specifico banco prova possono essere formalizzati nell’ambito di un documento di valutazione di rischi semplificato, utilizzando il Modello DVR Laboratorio, che consente di descrivere anche gli altri rischi eventualmente presenti e connessi con le attività lavorative accessorie all'utilizzo del banco prova.
Modello DVR Laboratorio semplificato
Nell'ambito della gestione delle attrezzature di lavoro ed in particolare delle macchina autocostuite, oltre alla valutazione dei rischi, è necessario procedere con la stesura del manuale di uso e manutenzione (eventualmente semplificabile in procedura di utilizzo), creazione e conservazione di un fascicolo tecnico, informazione-formazione e addestramento dei lavoratori.
Nuovi agenti chimici, fisici o biologici
Le disposizioni di cui sopra, relative al ruolo del RADRL nel processo di valutazione dei rischi e definizione delle misure di prevenzione e protezione, si applicano anche nel caso di produzione, detenzione o impiego di agenti chimici, fisici o biologici, prodotti in via sperimentale ed utilizzati nelle attività dell'Ateneo. Tali agenti, non essendo formalmente in commercio, sono sprovvisti di SDS ed è quindi compito del RADRL, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, definirne le corrette modalità di utilizzo e stoccaggio.